D.Lgs 231/2001 e Codice Etico - APT Gorizia

D.Lgs 231/2001 e Codice Etico

La responsabilità amministrativa delle società

D.Lgs. 231/2001

La legge 29 settembre 2000 n. 300, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità amministrativa sanzionatoria degli enti e delle società.
In attuazione della legge delega è stato emanato il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

I soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio, da:

  • a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente (cosiddetti “soggetti apicali”);
  • b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso; conseguentemente, resta esclusa la responsabilità dell’ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell’esclusivo interesse proprio o di terzi.
L’ente non risponde se prova di aver adottato le misure organizzative necessarie per impedire la commissione dei reati ed abbia vigilato sull’osservanza di dette misure, dimostrando così che i soggetti che abbiano commesso un illecito abbiano agito eludendo fraudolentemente le disposizioni aziendali.

La condizione esimente si concretizza nell’adozione ed attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito denominato “MOG”), che rispecchi con coerenza la realtà aziendale nei suoi specifici processi e nella sua peculiare organizzazione, e nella vigilanza sull’idoneità e sull’applicazione concreta del Modello, attraverso un Organismo di Vigilanza appositamente nominato e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione, la responsabilità dell’ente è stata estesa, per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi rispetto alla prima stesura, ad altre tipologie di reato. Fattispecie di reati “presupposto” si ravvisano ora in quasi tutte le aree aziendali spaziando, ad esempio, dai reati societari, ai reati contro la pubblica fede, ai reati informatici, a quelli tributari, a quelli di criminalità organizzata e contrabbando, a quelli contro la personalità individuale, per ricomprendere anche i reati ambientali e quelli correlati alla tutela della sicurezza e salute negli ambienti di lavoro. Tale elenco è in continua evoluzione.

Organismo di vigilanza e modello di organizzazione e gestione

L’Organismo di Vigilanza si qualifica come organo costituito all’interno dell’ente e riferisce direttamente ai vertici societari, ovvero al Consiglio di Amministrazione. Deve avere i seguenti requisiti:

  • autonomia ed indipendenza: tali requisiti devono riferirsi all’Organismo in quanto tale e devono caratterizzare la sua azione. A questo proposito, è necessario che l’Organismo di Vigilanza sia privo di compiti operativi che, facendolo partecipare a decisioni o attività dell’ente, possano ledere l’obiettività di giudizio;
  • professionalità: intesa come insieme di competenze, strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell’attività assegnata, sia di carattere ispettivo sia consulenziale;
  • continuità di azione: per poter garantire una efficace e costante attuazione del MOG è necessario che la struttura dell’Organismo di Vigilanza sia provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse;
  • onorabilità: da intendersi nei medesimi termini previsti, con riferimento ad amministratori e componenti del Collegio Sindacale, dalla normativa societaria.

APT S.p.A. ha stabilito che l’Organismo di Vigilanza deve essere costituito in forma collegiale e formato da tre componenti, di comprovata professionalità ed esperienza in materia legale, amministrativa, di organizzazione e gestione aziendale, nonché in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale previsione è motivata dalla necessità di poter svolgere efficacemente il controllo ed il monitoraggio su tutte le aree ed i processi ritenuti sensibili rispetto alla commissione di illeciti; considerato il costante aumento del novero dei reati presupposto contemplati dalla norma, è necessaria una copertura ad ampio raggio delle attività aziendali.

APT S.p.A. ha adottato inoltre un Modello di Organizzazione e Gestione, al fine non solo di poter avvalersi della potenzialità esimente data dall’efficace attuazione dello stesso, ma anche a tutela della posizione e dell’immagine propria, dei Soci e dei dipendenti, collaboratori e fornitori, e ad ulteriore garanzia di trasparenza e correttezza nella conduzione della propria attività.
Il Modello rappresenta uno strumento di diffusione e rafforzamento della cultura della legalità, attraverso comportamenti, prassi e procedure improntati alla correttezza e linearità e tali da prevenire in maniera efficace la commissione di illeciti costituenti reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Codice etico

APT S.p.A. ha adottato un Codice Etico, elaborato prendendo spunto da quello predisposto dall’associazione di categoria Asstra, in quanto lo ritiene strumento indispensabile per un corretto funzionamento aziendale, base irrinunciabile per dare sempre maggior affidabilità all’attività della stessa e strumento essenziale di prevenzione dei reati di corruzione.

In altri termini APT S.p.A. ritiene che, nello svolgimento della vita sociale, il semplice rispetto delle norme di legge non sia sufficiente per il raggiungimento degli standard operativi e gestionali desiderati, ma al contrario ogni decisione ed altresì ogni comportamento debbano essere supportati ed indirizzati da regole etiche che integrino le normative specifiche.
In quest’ottica APT S.p.A. considera il Codice Etico la “Carta dei diritti e dei doveri fondamentali”, attraverso cui l’Azienda chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni (azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori, Enti pubblici, clienti, ecc.) e ricerca forme di bilanciamento tra i molteplici interessi e le aspettative legittime avanzate dagli stessi portatori di interesse.